Sicurezza sul Lavoro


Gli incidenti stradali in Italia sono la principale causa di morte per i lavoratori, in un contesto in cui la strada rappresenta il “luogo di lavoro” e l'automezzo potrebbe configurarsi come un'”attrezzatura”.
L'interesse alla problematica discende dalla lettura dei dati infortunistici disponibili a livello nazionale, da cui emerge con chiarezza la portata del fenomeno, sia in termini di frequenza che di gravità.
La tabella di seguito indicata mostra l’andamento degli infortuni con specifici riferimenti ai casi mortali.


Modalità di evento

Infortuni in complesso

Casi mortali

2010

2011

Var %

2010

2011

Var %

In occasione di lavoro

687.970

643.313

-6,5

744

680

-8,6

di cui:

 

Ambiente di lavoro ordinario

633.369

593.285

-6,3

452

450

-0,4

Circolazione stradale

54.601

50.028

-8,4

292

230

-21,2

In itinere

88.129

81.861

-7,1

229

240

4,8

Totale

776.099

725.174

-6,6

973

920

-5,4

 

Nel 2011 131.889 infortuni sul lavoro sono accaduti durante spostamenti legati al lavoro (infortuni in itinere e infortuni stradali sul lavoro), pari al 18,18% del totale denunciato all'INAIL. Nello stesso anno, gli infortuni mortali accaduti durante spostamenti legati al lavoro sono stati 440, pari al 50% del totale denunciato all'Inail. SI tratta della prima causa di infortunio e di mortalità sul lavoro in Italia.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Il D.Lgs. n. 81/2008 (ex D.Lgs. n. 626/94), oggi integrato dal D.Lgs. n. 106/09, ha introdotto nuove misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, sia nel settore pubblico che in quello privato. 
In particolare nel definire il campo di applicazione il comma 1 dell’articolo 3 cita testualmente “Il presente Decreto Legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio” con ciò stabilendo che qualunque fattore di rischio deve essere preso in considerazione anche quello derivante dall’utilizzo dei veicoli aziendali. 
Circolari interpretative hanno ribadito il concetto secondo cui il datore di lavoro deve: “individuare tutti i fattori di rischio esistenti e le loro reciproche interazioni, nonché la valutazione della loro entità, effettuata ove necessario mediante metodi analitici o strumentali” (circ. Min. Lav. 102/95). Ed ancora “il DVR custodito in azienda non può essere parziale o inadeguato, ma deve comprendere tutti i fattori di rischio riscontrabili, compreso il rischio legato alla guida di un autoveicolo aziendale se questa attività è parte integrante della mansione lavorativa” (circ. Min. Lav. 102/95). Risulta, quindi, a carico del Datore di Lavoro l’onere diaccertarsi delle capacità di guida e delle condizioni psico-fisiche del lavoratore per realizzare una conduzione sicura del mezzo. 
Una serie di riferimenti giurisprudenziali confermano quanto asserito; si veda sentenza Cassazione penale, sez. IV, 23 ottobre 2008, n. 45016 (dep.03 dic. 2008) nella quale la corte, dovendo giudicare sul decesso di un lavoratore dipendente alla guida di un automezzo aziendale, ha così sentenziato: 
… ne consegue che il datore di lavoro, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando altresì a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera”.
In altri termini, il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: obbligo riconducibile, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell'art. 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'art. 40 c.p., comma 2, (v., tra le tante, Sez. 4, 4 luglio 2006, Civelli ed altro).
Anche nella sentenza della Corte di Cassazione, N° 3970, aprile 1999 si ravvisa che “ il rischio generico della strada può diventare rischio specifico di lavoro, quando a quel rischio si accompagni un elemento aggiuntivo e qualificante, per il quale l’incidente è connesso agli obblighi che derivano dal lavoro..”.
Per concludere sembra evidente che in capo al Datore di Lavoro esista un chiaro obbligo di formazione ed informazione sul rischio legato alla guida dell’autoveicolo aziendale (utilizzo di auto aziendali connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa o come mezzo strumentale all’interno di compiti lavorativi).

AGEVOLAZIONI FISCALI:
Come per ogni altro piano di formazione/informazione/addestramento in tema di sicurezza sul lavoro, anche per i corsi di guida sicura oggi è possibile usufruire di agevolazioni economiche:

  • Finanziamenti Inail (art. 11 D.Lgs. 81/08) per progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese;
  • Sconto sul premio assicurativo Inail (art. 24 D.M. 12/12/2000), cui si può accedere nel caso si siano attuati una serie di provvedimenti di prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro;
  • Riduzioni dei premi RC auto per talune agenzie assicurative previa consegna di attestato formativo di guida sicura;
  • Possibilità di usufruire di una serie di fondi interprofessionali per finanziare parte dei costi da sostenere


Studio Sbocchi (www.studiosbocchi.it) in collaborazione con GuidarePilotare, mette a disposizione la propria esperienza tecnica al fine di implementare un corretto sistema di gestione della Sicurezza Stradale in ambito lavorativo.

GuidarePilotare, in ottemperanza al D.Lgs. 81/’08 e s.m.i., da oggi propone corsi di formazione e 
aggiornamento ai:

  • Datori di Lavoro, Dirigenti e Preposti aziendali;
  • Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione & Protezione aziendale (RSPP/ASPP);
  • Responsabili della Mobilità Aziendale (Mobility Mgr.).





 

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